Brevetti: titolarità delle invenzioni realizzate nell’ambito di università ed enti di ricerca
7 Novembre 2023
Con la Legge 24 luglio 2023, n. 102 (recante le “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”) in vigore dal 23 agosto 2023, sono state introdotte rilevanti modifiche al Codice della Proprietà Industriale, adottate nell’ambito delle riforme del P.N.R.R..
Obiettivo della riforma in tema di invenzioni realizzate da ricercatori universitari è quello di incentivare la ricerca e ridurre, per quanto possibile, il rischio che un’invenzione, nata nel contesto di strutture di ricerca pubblica, non venga adeguatamente valorizzata e sfruttata.
Una delle principali novità è la abolizione del cd. professor’s privilege tramite la radicale modifica dell’art. 65 del c.p.i.. La norma, nella precedente formulazione, riconosceva al ricercatore universitario la titolarità dei diritti nascenti dall’invenzione sorta in pendenza di un rapporto di lavoro o d’impiego con l’ente pubblico di ricerca o con l’università, in deroga alla disciplina generale delle invenzioni dei dipendenti prevista dall’articolo 64 c.p.i..
Viceversa, il nuovo art. 65 c.p.i. dispone che, quando l’invenzione è conseguita nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego con un’università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto di quest’ultimo ad essere riconosciuto autore dell’invenzione.
Quando l’invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione delle parti e ferma restando l’applicabilità delle regole sulla comunione dei diritti di proprietà industriale ai sensi dell’art. 6 c.p.i..
Da notare, inoltre, rispetto alla precedente formulazione, l’introduzione di nuovi oneri in capo agli inventori e alla struttura per la comunicazione ed il deposito del brevetto. L’inventore dovrà infatti comunicare l’oggetto dell’invenzione alla struttura di appartenenza, con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa e, qualora non effettui tale comunicazione, l’inventore non potrà depositare a proprio nome la domanda di brevetto. Entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione (termine eventualmente prorogabile fino a tre mesi completare le valutazioni tecniche) la struttura di appartenenza potrà depositare la domanda di brevetto o comunicare all’inventore che non ha interesse a provvedervi.
Qualora la struttura di appartenenza non provveda, entro il predetto termine, a depositare la domanda di brevetto, l’inventore può procedere autonomamente.
Viene comunque rimessa all’autonomia negoziale dei ricercatori e degli enti di ricerca la possibilità di disciplinare: a) le modalità di applicazione delle disposizioni dell’art. 65 c.p.i. ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell’ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea; b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l’attività inventiva; c) i rapporti con i finanziatori della ricerca; d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.
Infine, il 5 comma del novellato art. 65 c.p.i. specifica che i diritti derivanti dall’invenzione realizzata nell’esecuzione di attività di ricerca finanziata – in tutto o in parte – da altro soggetto, siano disciplinati da accordi redatti sulla base delle linee guida ministeriali adottate il 26 settembre 2023 con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca.
Avv. Alessandro Brando