E’ di ieri sera la notizia del blocco totale dell’Italia, decisione forte ma necessaria a mitigare la situazione di ormai dichiarata pandemia.
In questi giorni stanno circolando rapidamente vocali e notizie che, però, diffondono mala informazione in un crescendo clima di timore e confusione.
Ecco perché abbiamo ritenuto opportuno fare un po’ di chiarezza su alcuni aspetti, in particolare sui divieti e sulle sanzioni (che ricordiamo essere di carattere penale, alle quali si aggiunge la sospensione dell’attività per gli esercizi commerciali in caso di violazione) per chi contravviene alle regole che oggi ci impongono di stare a casa il più possibile.
L’esigenza di contenimento della diffusione del contagio ha richiesto un intervento normativo per regolamentare la difficile situazione del nostro Paese, dettando chiare e precise disposizioni.
Con il D.L 23 febbraio 2020, n. 6 sono state emanate le “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il diffondersi del contagio e l’incremento di ricoveri e purtroppo decessi ha reso necessaria altresì l’emanazione di un successivo decreto che ha previsto, peraltro, la totale chiusura della “zona rossa”, e l’estensione delle limitazioni più drastiche (come, ad esempio, il divieto di circolazione in entrata ed in uscita dai confini della zona) ad una serie di province cuscinetto, c.d. “zona arancione”: nello specifico, quindi, tali limitazioni riguardavano i territori della Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
E’ questo il decreto dell’8 marzo 2020, c.d. decreto “Coronavirus”, con il quale il Governo ha previsto l’adozione di misure stringenti al fine di evitare quanto più possibile i contagi da Covid-19, inserendo un novero di limitazioni personali che, per molti, sono state ritenute eccessive e/o inopportune.
Tra le limitazioni più drastiche previste dal decreto dell’8 marzo u.s. vi è senza dubbio la limitazione alla libertà di circolazione: sono infatti consentiti gli spostamenti sul territorio solo per necessità lavorativa, di salute, o di cura/custodia dei propri cari, fornendo un’autocertificazione che attesti le ragioni dello spostamento.
Tuttavia, anche nel compimento di queste attività consentite, così come di tutte le altre attività “normali”, ogni cittadino deve attenersi alle prescrizioni che valgono sull’intero territorio nazionale.
L’entrata in vigore di tale decreto ha gettato nel panico buona parte della cittadinanza delle zone coinvolte che, incapace di attenersi alle prescrizioni e di comprendere il significato profondo delle limitazioni imposte, ha deciso di violarne integralmente il contenuto: stazioni affollate e code ai centri commerciali ne sono state la prova evidente.
Per tale ragione, ed in virtù di una necessità di più ampio contenimento, allo scopo di limitare assembramenti e di scongiurare il rischio di ulteriore diffusione del contagio, il 9 marzo un ulteriore decreto ha ampliato la zona arancione a tutta l’Italia, rendendo così applicabili i divieti prima imposti a Lombardia ed alle 11 province della zona arancione, all’intero territorio nazionale.
Da quel momento è venuta meno ogni distinzione di gravità sul territorio nazionale, tutto considerato “zona protetta” come è stato definito.
Nella serata di ieri, con un discorso accorato all’intera popolazione, il Premier Conte ha reso nota la decisione del blocco totale, con chiusura di esercizi commerciali e attività, con alcune esclusioni – come vedremo – ma ribadendo che alimentari, farmacie, servizi di pubblica utilità e alcuni esercizi commerciali precisamente indicati in un elenco potranno rimanere aperti (pur nel rispetto di regole e precauzioni generali).
Già con il decreto del 09.03 in estrema sintesi, l’emergenza sanitaria aveva determinato:
Oltre alle limitazioni di cui si è già detto, si è imposta altresì la chiusura di tutte le attività commerciali (diverse dai negozi alimentari, le parafarmacie e le farmacie) alle 18.00.
Con la decisione assunta nella serata di ieri, le restrizioni sono ancora aumentate, fino al blocco totale di esercizi commerciali non essenziali (ad esempio negozi di abbigliamento e centri estetici, bar, etc..).
Per fare maggiore chiarezza, ripercorriamo insieme i nuovi divieti che in parte si aggiungono (con riguardo alle nuove chiusure imposte) e in parte sostituiscono le precedenti disposizioni (per quanto riguarda ad esempio gli orari di apertura dei bar):
Anche noi di Lexchance, già a partire da lunedì 9 marzo, abbiamo deciso di rispettare le indicazioni di cautela date dalle Autorità preposte (in particolare dal Ministero della Salute) e attivare modalità di colloqui e ricevimento clienti da remoto, così da limitare la permanenza in studio anche per i clienti e consentire il rispetto delle limitazioni di spostamento (ad esempio per clienti che provengono anche solo dalla cintura di Torino e che oggi, con le nuove limitazioni, non possono spostarsi).
In caso di violazione, da parte degli esercizi commerciali, dei divieti imposti, è stata prevista innanzitutto ed in via automatica la sanzione della sospensione dell’attività.
L’obbligo del rispetto delle prescrizioni generiche, in ogni caso, vige anche per tutte le attività la cui apertura è consentita, compresi anche farmacie, parafarmacie e negozi alimentari, pena anche per loro la sospensione dell’attività in caso di violazione.
Oltre alle sanzioni per le attività commerciali, tuttavia, sono previste gravi e stringenti sanzioni anche per i privati che violino il disposto del decreto.
Vista la crescente gravità del fenomeno e le numerose violazioni si è ritenuto, infatti, di prevedere espressamente che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni saranno punite ai sensi dell’art. 650 c.p.
Chiunque violi, quindi, i divieti imposti con le attuali norme di contenimento rischia in primo luogo di essere accusato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità ai sensi dell’art. 650 c.p., reato punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206,00.
Tuttavia è bene sapere che questa non è l’unico rischio penalmente rilevante al quale va incontro il trasgressore.
Sono fatti di cronaca episodi come violazioni della quarantena (con volontario allontanamento dal luogo imposto per ragioni ludiche) o violazioni delle limitazioni di orario, spostamento oltre i limiti territoriali imposti e analoghi fatti.
Ebbene, in quel caso si dovrà distinguere tra ipotesi colpose o dolose.
Nel caso in cui condotte colpose finiscano per rappresentare un pericolo per la salute collettiva, il trasgressore potrà vedersi contestare anche il più grave reato di cui all’art. 452 c.p. “Delitti colposi contro la salute pubblica” che sanziona con pene di gran lunga più elevate chiunque commetta per colpa il reato di epidemia (art. 438 c.p.) ovvero altri delitti contro l’incolumità, con una pena della reclusione che viene così elevata nel primo caso da uno a cinque anni.
Nel caso di persone che, poste in quarantena e quindi consapevoli di costituire un pericolo per la collettività in quanto infette o potenzialmente infette, il rischio è addirittura di vedersi contestati ben più gravi reati dolosi, dalle lesioni personali volontarie a salire (a titolo di dolo eventuale).
Gli spostamenti (che prima erano in entrata ed uscita dalla zona rossa nonché all’interno della Regione Lombardia e delle province indicate e oggi è da intendersi estesa a tutto il territorio nazionale) sono consentiti:
In tal caso occorre sottoscrivere il modulo divulgato dal Ministero dell’Interno, che occorre portare sempre con sé in caso di allontanamento dal domicilio o dalla residenza, anche a piedi.
E’ bene tenere a mente l’obbligo di veridicità delle dichiarazioni.
Nel caso, infatti, di dichiarazioni mendaci si potrà essere indagati per “false dichiarazioni a un pubblico ufficiale” ex art. 495 c.p., punito nel caso di minore gravità con la pena della reclusione da uno a sei anni.
Dpcm 11 marzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
Autrice Avv.Valentina Dicorato
Autrice Avv.Chiara Luciani