Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020 n.77, è stato introdotto il cd “Ecobonus”, vale a dire la possibilità di detrarre dalle imposte il 110% delle spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021 per il rinnovamento energetico e per l’adeguamento sismico degli edifici.
Le nuove disposizioni si aggiungono a quelle già vigenti, che consentono di beneficiare di agevolazioni fiscali dal 50% all’85% per spese di recupero del patrimonio edilizio (cd. sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).
Possono usufruire del superbonus gli interventi eseguiti su:
L’ecobonus 110% sarà valido anche per le seconde case ad eccezione di quelle di lusso (categorie catastali: A1 abitazioni signorili – A8 ville – A9 castelli), che anche se prima casa sono sempre escluse dal beneficio.
Gli interventi coperti dal bonus si distinguono in “interventi trainanti” che sono necessari ed indispensabili per ottenere il beneficio fiscale al 110%, ed “interventi trainati” che beneficiano della detrazione solo se compiuti in abbinamento ai primi.
Gli Interventi cd. “trainanti” sono quelli di:
Gli interventi cd. “trainati”, sono quelli di:
Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Possono beneficiare dell’agevolazione fiscale anche: i titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione), i nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, purché muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte sia del proprietario che dei familiari del possessore o detentore. I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali e alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Gli interventi di isolamento termico dovranno rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico e comportare il miglioramento di almeno due classi energetiche e se l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta. L’APE (attestato di prestazione energetica) rilasciato prima e dopo gli interventi attesterà il miglioramento energetico.
Il contribuente in luogo dell’utilizzo della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi può optare per una delle due seguenti soluzioni alternative:
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo, di cui il primo stato deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo e deve essere comunicata in via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.
Per esercitare l’opzione, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati attestanti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. I soggetti abilitati al rilascio del predetto visto sono coloro i quali sono incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Tali soggetti verificheranno la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni che certificano il rispetto dei requisiti tecnici necessari e la congruità delle spese sostenute.
Sia che si opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, occorrerà richiedere:
La non veridicità delle dichiarazioni comporta la decadenza dal beneficio e una sanzione pecuniaria da € 2mila a 15mila per chi rilascia attestazioni o asseverazioni infedeli.
I soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni, rilasceranno le predette attestazioni previo rilascio di una polizza assicurativa, con massimale adeguato al numero dei documenti rilasciati e agli importi degli interventi che ne sono oggetto, comunque non inferiore a 500mila euro.
Autrice Avv. Graziella Lapenta
Il 1° maggio u.s. è entrato in vigore il D.L. n. 34/19 (il c.d. “Decreto Crescita) che dovrà essere convertito in legge entro il 30 giugno prossimo.
Tra le principali novità, il team dipartimento Tax Lexchance ne segnala due particolarmente interessanti:
-la semplificazione del “patent box”, che introduce la possibilità per i contribuenti di beneficiare dell’agevolazione patent box direttamente nella dichiarazione dei redditi nell’arco temporale di tre esercizi. In particolare, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° maggio 2019, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo, possono scegliere di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla determinazione in un’idonea documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto da un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
– ed il “rientro dei cervelli”, con cui vengono rafforzate le misure agevolative per i soggetti che aderiscono al regime degli impatriati nonché al regime del rientro dei cervelli. Per questi ultimi e per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020:
si incrementa dal 50 al 70% la riduzione dell’imponibile;
si semplificano le condizioni per accedere al regime: non residenza in Italia nei due periodi d’imposta precedenti e impegno a risiedere in Italia per almeno 2 anni; attività lavorativa prestata prevalentemente nel territorio italiano;
si estende l’agevolazione anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020;
si introducono maggiori agevolazioni fiscali in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).
Invece, con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020:
si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime fiscale di favore;
si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).