Con l’emanazione del Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, il legislatore ha approvato nuove misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, con l’obiettivo di ampliare gli strumenti a disposizione delle imprese per sopravvivere all’emergenza epidemiologica ed attuare la tanto agognata “ripartenza”.
In particolare, per quanto è di nostro interesse, il provvedimento interviene su tre fronti.
In primo luogo, il D.L. n. 118/2021 rinvia nuovamente l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) al 16 maggio 2022, con ulteriore differimento delle disposizioni concernenti le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi innanzi all’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa) al 31 dicembre 2023.
La novità più importante contenuta nel decreto-legge in esame è l’introduzione della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa: consiste in un istituto di carattere stragiudiziale, che potrà essere utilizzato, a decorrere dal 15 novembre 2021 (salvo eventuali modifiche che potranno essere introdotte in sede di conversione in legge), dall’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale od economico-finanziario, ma non ancora in stato di insolvenza.
In forza della procedura in commento, in particolare, l’imprenditore potrà essere affiancato da un esperto terzo ed indipendente, che avrà l’incarico di agevolare le trattative con i creditori, al fine di trovare la migliore soluzione per il superamento dello stato di crisi ed il risanamento aziendale.
Le possibili soluzioni adottabili in esito alla procedura – disciplinate all’art. 11, comma 1 – sono:
Come precisato all’art. 11, comma 2, l’imprenditore potrà sempre domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 182-bis, 182-septies e 182-novies L.Fall., con la precisazione che la percentuale di cui all’art. 182-septies è ridotta al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto.
Segnaliamo, seppure nella presente sede non è possibile approfondirne tutti gli aspetti, che l’art. 6 prevede la possibilità, per l’imprenditore che si avvalga della procedura di composizione negoziata della crisi, di richiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio, che hanno l’effetto di limitare le possibilità di azione nei confronti dell’imprenditore da parte dei creditori e di precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
Sono, inoltre, previste, all’art. 14, alcune c.d. misure premiali in favore dell’imprenditore in crisi, ossia misure e agevolazioni fiscali derivanti dal ricorso alla composizione negoziata.
Ulteriore novità nel campo delle procedure concorsuali è prevista dall’art. 11, comma 3, secondo cui, nel caso di mancata individuazione, in esito alla procedura negoziata, di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, l’imprenditore potrà, oltre ad avvalersi delle classiche procedure concorsuali di cui alla normativa previgente (piano attestato di risanamento, fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.), anche presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 18 del D.L. n. 118/2021.
Viene così introdotto l’istituto del concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione, che prevede l’omologazione da parte del Tribunale, a fronte di una valutazione positiva circa la fattibilità del piano di liquidazione, l’insussistenza di un pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e l’assicurazione di una utilità per ciascun creditore, e, successivamente, la nomina di un liquidatore.
L’art. 20, comma 1, reca, infine, importanti novelle alla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), intervenendo principalmente sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti ed anticipando, di fatto, alcune disposizioni contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Con particolare riferimento a tale ultima categoria di novelle, l’articolo in commento prevede l’inserimento nella legge fallimentare della disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, della nuova disciplina della convenzione in moratoria e degli accordi di ristrutturazione agevolati, istituti già disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, i quali, con tale introduzione, vedono anticipare la loro entrata in vigore rispetto al differimento di cui al punto 1 della presente disamina.
Come più volte evidenziato nella relazione illustrativa al Decreto-legge in esame, il legislatore ha preso definitivamente atto dell’impossibilità di affrontare la crisi delle aziende nel periodo
successivo alla pandemia con gli istituti vigenti, riconducibili alla legge fallimentare, ritenuti ormai inadeguati a fronteggiare le esigenze di tutela dei creditori ed, al contempo, della produzione.
Il principale obiettivo dell’intervento normativo in commento è, quindi, quello di incentivare, con strumenti nuovi e che prevedano una maggiore interazione tra le parti coinvolte, l’accesso alle procedure alternative rispetto al fallimento, favorendo, per un verso, l’emersione anticipata della crisi e, per altro verso, il risanamento delle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato.
Autrice Avv. Luna Ambrosino