Il 9 agosto 2019 è entrato in vigore il cosiddetto “Codice Rosso”, ovvero la legge 19 Luglio 2019, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 luglio e riguardante la tutela delle “vittime di violenza domestica e di genere”, con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni.
Lo scopo primario dell’intervento legislativo è ben descritto nella relazione di accompagnamento al disegno di legge: “il disegno di legge recante “Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” contiene interventi sul codice di procedura penale accomunati dall’esigenza di evitare che eventuali stasi, nell’acquisizione e nell’iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza”.
Per quanto riguarda la procedura penale, il focus è sulle tempistiche con cui vengono adottati provvedimenti di protezione delle vittime e quindi sulla celerità nella rubricazione dei procedimenti penali per i reati attenzionati, tra cui: violenza sessuale, atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.
E’ stato previsto, infatti, l’obbligo per la polizia giudiziaria di informare “immediatamente” il Pubblico Ministero “anche in forma orale” della notizia di reato per tali fattispecie e per il Pubblico Ministero di assumere informazioni dalla persona offesa “entro tre giorni” dall’iscrizione della notizia di reato (termine tuttavia ordinatorio e non perentorio, stante la mancata previsione di sanzioni in ipotesi di mancato rispetto del medesimo), salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o di riservatezza delle indagini anche nell’interesse della persona offesa dal reato.
Importanti interventi sono stati effettuati dalla norma in commento anche con riguardo alle misure cautelari. Si pensi, invero, alle modifiche in tema di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con previsione della possibilità di applicazione di dispositivi elettronici di controllo, il cd. “braccialetto elettronico” prima possibile unicamente, in questo contesto, per la misura dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare.
La legge è intervenuta poi sotto il profilo sanzionatorio, inasprendo le pene per i reati oggetto di riforma, con importanti conseguenze in sede di esecuzione, ed altresì sulle comunicazioni ed avvisi alla persona offesa.
Tra le principali novità del Codice Rosso assume indiscutibile rilievo l’introduzione di quattro nuovi reati nel Codice penale:
Si è detto come la legge sia intervenuta ad inasprire il trattamento sanzionatorio per fattispecie di reato già presenti nel Codice penale, nel dettaglio:
Importanti interventi hanno riguardato poi le singole fattispecie dei maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. e della violenza sessuale ex art. 609 bis c.p..
Per quanto riguarda il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., oltre alla modifica della pena edittale, è stata disciplinata in termini di circostanza aggravante ad effetto speciale (prima da ricondursi alla circostanza aggravante comune di cui all’art. 61 n. 11 quinquies c.p.) l’ipotesi del fatto commesso in presenza di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità. Oggi a seguito dell’intervento del Legislatore la pena per tale ipotesi di reato “è aumentata fino alla metà”.
Infine, il Legislatore ha inteso codificare come persona offesa la figura del minore che assiste ai maltrattamenti, superando così ogni dubbio in ordine alla sussistenza della cd. violenza assistita e titolarità di autonomo diritto del minore al risarcimento dei danni.
Con riguardo alla violenza sessuale, le modifiche di maggior rilievo hanno riguardato, oltre all’inasprimento delle pene edittali, in primis la procedibilità con previsione di un termine più esteso per la proposizione di atto di denuncia-querela (che resta irrevocabile) e che passa a 12 mesi (rispetto ai sei mesi precedenti), oltre all’attuale procedibilità sempre d’ufficio per l’ipotesi di cui all’art. 609 quater c.p..
Sono state, poi, introdotte anche con riguardo a tale fattispecie delle circostanze aggravanti ad effetto speciale con aumento della pena “di un terzo” nel caso di fatto commessi:
Laddove il fatto sia commesso in danno di infraquattordicenne la pena sarà aumentata della metà, mentre nel caso in cui la persona offesa sia minore di anni dieci la pena è raddoppiata.
Si è inteso qui richiamare le principali innovazioni e modifiche apportate in materia, certamente intendendo soffermarci in prima battuta su quelle di maggiore impatto.
Certamente la prassi applicativa potrà con il tempo consentire nuovi aggiornamenti sul punto, tenuto conto peraltro del fatto che le singole Procure attualmente si stanno dotando di protocolli applicativi al fine di gestire questa emergenza organizzativa (a fronte di un elevatissimo e purtroppo crescente numero di notizie di reato per tali fattispecie criminose, con conseguente elevato carico di lavoro di non agevole gestione a fronte dell’introduzione di termini concisi in particolare per i primi contatti con la persona offesa).
Va infatti sottolineato come l’adozione di protocolli organizzativi all’interno delle singole Procure risulti di assoluta importanza al fine di dettare regole comuni di operatività onde evitare che nel momento applicativo delle norme che sono state create e introdotte in favore della persona offesa si rivelino al contrario dannose per la stessa, esponendola a rischi ovvero accrescendone il turbamento mediante sottoposizione a plurimi sollecitazioni nell’immediatezza della denuncia, momento già di per sé carico di emotività.
Autrice Avv. Chiara Luciani