Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020 n.77, è stato introdotto il cd “Ecobonus”, vale a dire la possibilità di detrarre dalle imposte il 110% delle spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021 per il rinnovamento energetico e per l’adeguamento sismico degli edifici.
Le nuove disposizioni si aggiungono a quelle già vigenti, che consentono di beneficiare di agevolazioni fiscali dal 50% all’85% per spese di recupero del patrimonio edilizio (cd. sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).
Possono usufruire del superbonus gli interventi eseguiti su:
L’ecobonus 110% sarà valido anche per le seconde case ad eccezione di quelle di lusso (categorie catastali: A1 abitazioni signorili – A8 ville – A9 castelli), che anche se prima casa sono sempre escluse dal beneficio.
Gli interventi coperti dal bonus si distinguono in “interventi trainanti” che sono necessari ed indispensabili per ottenere il beneficio fiscale al 110%, ed “interventi trainati” che beneficiano della detrazione solo se compiuti in abbinamento ai primi.
Gli Interventi cd. “trainanti” sono quelli di:
Gli interventi cd. “trainati”, sono quelli di:
Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Possono beneficiare dell’agevolazione fiscale anche: i titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione), i nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, purché muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte sia del proprietario che dei familiari del possessore o detentore. I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali e alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Gli interventi di isolamento termico dovranno rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico e comportare il miglioramento di almeno due classi energetiche e se l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta. L’APE (attestato di prestazione energetica) rilasciato prima e dopo gli interventi attesterà il miglioramento energetico.
Il contribuente in luogo dell’utilizzo della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi può optare per una delle due seguenti soluzioni alternative:
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo, di cui il primo stato deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo e deve essere comunicata in via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.
Per esercitare l’opzione, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati attestanti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. I soggetti abilitati al rilascio del predetto visto sono coloro i quali sono incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Tali soggetti verificheranno la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni che certificano il rispetto dei requisiti tecnici necessari e la congruità delle spese sostenute.
Sia che si opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, occorrerà richiedere:
La non veridicità delle dichiarazioni comporta la decadenza dal beneficio e una sanzione pecuniaria da € 2mila a 15mila per chi rilascia attestazioni o asseverazioni infedeli.
I soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni, rilasceranno le predette attestazioni previo rilascio di una polizza assicurativa, con massimale adeguato al numero dei documenti rilasciati e agli importi degli interventi che ne sono oggetto, comunque non inferiore a 500mila euro.
Autrice Avv. Graziella Lapenta
È l’agevolazione più importante contenuta nel Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio scorso, e attira l’attenzione sia dei privati sia delle imprese del settore.
Stiamo parlando del Superbonus al 110 per cento, dedicato ad interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico (articolo 119 del decreto). Una detrazione che si potrà ottenere per lavori eseguiti tra il 1° luglio 2020 e al 31 dicembre 2021: giugno sarà, dunque, un mese strategico, per i privati per pensare e programmare interventi e per le aziende per prepararsi.
La detrazione fiscale (Irpef e Ires) sarà ripartibile in cinque anni, ma c’è la possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura.
Un esempio? Se si sono spesi 30mila euro, se ne detraggono 33mila dalle imposte: questa detrazione va applicata nella dichiarazione dei redditi (dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute e certificate le spese). L’importo totale degli interventi può essere detratto dalle imposte in cinque rate di eguale importo per ogni anno, ma anche usato per compensare i pagamenti dovuti con l’F24.
Oppure, novità, è possibile cedere il credito fiscale oltre anche all’impresa anche a soggetti terzi: stiamo parlando, dunque, di banche e intermediari finanziari.
L’euforia con la quale è stata accolta questa novità non ha contribuito a fare chiarezza.
L’articolo 128 del decreto afferma che per ottenere l’Ecobonus bisogna programmare interventi «trainanti», grazie ai quali scatta la detrazione potenziata.
Ovvero, la detrazione al 110 si può estendere ad altri interventi di efficientamento energetico solo se accompagnate da interventi principali: si tratta, in particolare, o di lavori per l’isolamento termico (quello che viene normalmente chiamato il «cappotto»: gli interventi devono riguardare oltre il 25% della superficie d’intonaco, con tetto di spesa massimo di 60.000 euro riferita a ogni singola unità immobiliare) e/o la sostituzione di caldaie, pompe di calore, sistemi geotermici, impianti di climatizzazione invernale o riscaldamento con impianti centralizzati.
Quindi, solo in presenza di questi interventi, l’Ecobonus al 110 è riconosciuto anche per altre opere. All’interno del superbonus al 110%, fanno parte – se si effettuino lavori di efficientamento energetico come il «cappotto» o la sostituzione della caldaia – anche lavori sulle facciate degli edifici per cui fino al 31 dicembre 2020 era previsto un bonus del 90%.
Se eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi trainanti, il superbonus del 110% si estende anche ad altri interventi di efficientamento energetico, come previsto dall’articolo 14 del DL 63/2013, installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (con un massimale di spesa pari a 48mila euro, e comunque nel limite di spesa di 2.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico). Se si è di fronte a ristrutturazioni edilizie, nuove costruzioni e ristrutturazioni urbanistiche il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale, installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (il massimale di spesa è pari a 48mila euro, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo), installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (il massimale è di 3mila euro).
Possono utilizzare il Superbonus, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni. La detrazione riguarda i lavori sulle parti comuni e di singole unità abitative dei condomini, di edifici unifamiliari, gli istituti autonomi case popolari e le cooperative di abitazione.
Giugno sarà, dunque, un mese decisivo. Per i lavori di efficientamento energetico, bisognerà dimostrare – tramite l’attestato di certificazione energetica – di aver migliorato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Se ciò non è possibile, va dimostrato il conseguimento della classe energetica più alta.
Sarà quanto mai importante rivolgersi a imprese e professionisti qualificati. Rispetto ad altri bonus, la normativa chiede un progetto lavori, la relazione di conformità (prima dell’inizio), l’attestato di qualificazione energetica per la chiusura degli interventi e l’attestato di prestazione energetica (Ape) che certifica che gli interventi hanno determinato il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, elemento determinate per avere diritto al bonus. Per richiedere la detrazione, è necessario inoltrare la richiesta tramite il sito istituzionale dell’Agenzia ENEA.
Ricordiamo che chi rilascia ai cittadini attestazioni infedeli, rischia sanzioni dai 2mila ai 15mila euro per ogni dichiarazione.
A livello fiscale, il Decreto Rilancio prevede che il contribuente possa scegliere di usufruire del bonus 110 per cento sotto forma di uno sconto nella fattura che viene emessa da chi fa i lavori: questo fornitore, a sua volta, potrà recuperare tale sconto, in forma di credito di imposta. Il credito di imposta potrà essere ceduto ad altri, tra cui intermediari finanziari e banche. Il Decreto Rilancio prevede che tutti i contribuenti abbiano la possibilità di cedere il credito alle ditte che si occupano dei lavori oppure alle banche. Per cedere il credito è necessaria un’asseverazione del commercialista: le cessioni saranno gestite con piattaforma dell’Agenzia delle entrate.
Questo intervento è importante per le aziende e i privati. Per questo, è possibile che in fase di conversione del decreto, la misura sia estesa anche a tutto il 2022. Il termine potrebbe, dunque, slittare al 31 dicembre 2022.
Oltre a questo bonus, un’ulteriore opportunità è rappresentata dal Bonus Domotica: permette di detrarre il 65% delle spese destinati a sistemi smart per la gestione del riscaldamento.
Autrice Chiara Priante